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Pronuncia storica delle Sezioni Unite. Finalmente anche per le Vittime del Dovere e gli equiparati un criterio unico di quantificazione delle invalidità

Ironia della sorte - o, meglio, della burocrazia - se sei Vittima del Dovere, cioè se hai perso la salute o la vita per il bene della collettività, lo diventi anche della tua stessa Amministrazione. È la storia di tanti Servitori dello Stato che abbiamo assistito in questi ultimi venti anni. 

Vittime di Serie B

Già il riconoscimento della Causa di Servizio è tutt’altro che scontato, ma più aumenta la posta in palio - ossia i benefici che graverebbero sul bilancio pubblico - più i Ministeri si fanno restrittivi, per non dire strumentali, nella loro interpretazione delle norme.

In questa guerra di posizione, che ha visto spesso le Amministrazioni arroccate sulle sfumature di significato anche più piccole all’interno dei testi di legge (il “maggior rischio”, il concetto di “missione” e così via) allo Studio Guerra è toccato spesso il compito di erodere un centimetro alla volta la distanza tra i diritti delle Vittime del Dovere ed equiparati e quelli delle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di norma meno bersagliate.

Una disparità che, peraltro, il Legislatore ha spesso tentato di correggere, rimaneggiando a più riprese leggi distinte e frammentate al fine di armonizzarle in un corpus omogeneo.

Un’altra vittoria sulla disparità

In questa lunga strada verso la parità di diritti, è finalmente caduto uno degli ultimi baluardi di iniquità.

Con la storica pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 6217/2022 ottenuta dallo Studio Legale Associato Guerra, è stato affermato una volta per tutte un criterio unico per la quantificazione delle percentuali di invalidità.

Fino a ieri, infatti, per una consuetudine ingiusta e funzionale all’obiettivo del risparmio sui bilanci, le Commissioni Mediche valutavano l’invalidità delle Vittime del Dovere secondo i criteri più restrittivi del dPR 243/06, mentre spettava alle Vittime del terrorismo e della criminalità una quantificazione più equa e vantaggiosa - quella con dPR 181/2009 - che comprendeva nel computo complessivo anche il danno morale.

E non era certo una disparità di poco conto: spesso anche solo un punto percentuale di invalidità comporta enormi differenze di trattamento in termini di provvidenze economiche e benefici assistenziali a favore dell’interessato e dei suoi familiari.

Dopo anni di battaglie legali, lo Studio Guerra ha ora ottenuto in via definitiva che anche le Vittime del Dovere e gli Equiparati siano valutati secondo i criteri del dPR 181/2009.

Ciò consentirà una più equa e vantaggiosa quantificazione delle invalidità sia per le Vittime già riconosciute, che potranno far rivalutare le proprie posizioni e ottenere in molti casi sostanziali incrementi sulle provvidenze cui hanno diritto, sia per coloro che ancora debbano presentare domanda o siano in attesa di decreto.

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